bonus vacanze

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Ultimo aggiornamento della pagina: 22 aprile 2021
Queste informazioni sono tratte dalla pagina ufficiale del sito agenziaentrate.gov.it

Che cos’è
Il “Bonus vacanze” fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) e offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 può utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021 (il termine per l’utilizzo è stato prorogato, da ultimo, dal decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021).

Chi può richiederlo
Possono ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:

500 euro per nucleo composto da tre o più persone
300 euro da due persone
150 euro da una persona


Come ottenerlo
Il bonus può essere richiesto e viene erogato esclusivamente in forma digitale. Per ottenerlo è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita Elettonica). Al momento della richiesta del bonus, infatti, si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l’Isee.
Se non hai la tua identità digitale richiedila (SPID e CIE 3.0)
Sei un cittadino?

Il “Bonus Vacanze” è completamente digitale: puoi richiederlo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 tramite l’app IO, l’applicazione dei servizi pubblici. Puoi scaricarla gratuitamente dagli store digitali: https://io.italia.it/bonus-vacanze/.

Ricorda che il bonus:
può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto
deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast)
è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore
il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).

Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.
All’interno dell’app IO trovi, se sei il richiedente, le informazioni sull’avvenuta fruizione dello sconto e sulla data di utilizzo. Gli stessi dati possono essere consultati da chi ha usufruito del Bonus nell’apposita sezione del proprio cassetto fiscale.

Per avere tutte le informazioni aggiornate vi invitiamo a visitare il sito agenziaentrate.gov.it

Foto: Agriturismo Bonello

Di seguito vi riportiamo il testo ufficiale (tratto dal sito dell’Agenzia delle Entrate) relativo il Bonus Vacanza valido fino al 31 dicembre 2020. L’obbiettivo del Governo è quello di rilanciare il settore turistico nazionale aiutando i nuclei familiari meno ricchi a porter usufruire di un vantaggio fiscale utilizzabile per soggiorni in Italia. Il Bonus è una ottima occasione per alloggiare in Agriturismo sostenendo il settore del turismo rurale italiano.

Che Cos’è

Il “Bonus vacanze” fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) e offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Può essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020

Chi può richiederlo

Potranno ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:

  • 500 euro per nucleo composto da tre o più persone
  • 300 euro da due persone
  • 150 euro da una persona.

Per maggiori informazioni su come ottenere la Dichiarazione sostitutiva unica e calcolare l’ISEE consulta il sito dell’INPS.

Come ottenerlo

Fino al momento della riscossione del Bonus Vacanze da parte di un tuo cliente, non serve che tu faccia nulla: solo far sapere a chi sceglierà la tua struttura per le vacanze che aderisci all’iniziativa!

Lo sconto applicato al tuo ospite in possesso del “Bonus Vacanze” ti sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione mediante il modello F24, ovvero cedibile anche a istituti di credito.
Le modalità applicative del “Bonus vacanze” sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate – pdf. Disponibile anche una guida – pdf d’uso e un sintetico vademecum – pdf.

Il “Bonus vacanze” si potrà spendere presso una struttura ricettiva italiana dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Inoltre, il bonus:

  • può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto
  • può essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast)
  • è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore
  • il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).

Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.