Chi vuole aprire un agriturismo nelle Marche deve conformarsi alle disposizioni della Legge regionale n°3 del 3 aprile 2002. Secondo questo provvedimento, vengono inquadrate come attività agrituristiche tutte quelle attività esercitate stagionalmente dagli imprenditori (singolarmente o con soci) che abbiano come obiettivo la ricezione e l’ospitalità, il tutto utilizzando le strutture dell’azienda, e senza pregiudicare il perfetto svolgimento dell’attività agricola.
Gli imprenditori agricoli possono avvalersi della collaborazione di loro familiari, e utilizzare la denominazione “agriturismo” (anche in forma alterata) solo se in possesso dell‘iscrizione all’elenco regionale degli operatori del settore. La capacità ricettiva dell’azienda non deve essere superiore a 35 posti letto, 12 piazzole di sosta, 70 posti a tavola. L’estensione minima di una stanza da letto singola deve essere di mq 7, di una stanza da letto doppia di mq 11.
Gli imprenditori in possesso dell’iscrizione all’albo regionale degli operatori agrituristici, qualora abbiano intenzione di aprire un’impresa di ricezione e ospitalità, debbono presentare istanza al comune ove sono ubicati gli immobili, con un dettaglio del piano dell’attività, e tutte le documentazioni relative alla conformità degli edifici alle norme igienico sanitarie.
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