Per aprire un agriturismo in Trentino Alto Adige è necessario attenersi a quanto disposto da due leggi provinciali. Si tratta di due provvedimenti distinti, uno per la provincia di Trento, e uno per la provincia di Bolzano.
L’apertura di attività agrituristiche in provincia di Trento è regolata dalla Legge Provinciale 10 del 19 dicembre 2001, mentre la provincia di Bolzano si appoggia alla Legge Provinciale 7 del 19 settembre 2008.
Per avviare l’attività è necessario che l’aspirante imprenditore sia iscritto all’elenco regionale operatori agrituristici, e che, se in possesso di tale requisito, presenti istanza presso il Comune ove è sito il fondo, delineando le caratteristiche principali del lavoro aziendale che ha intenzione di avviare. Per quanto riguarda invece il capitolo della capacità ricettiva, la normativa prevede un massimo di 30 posti letto, dislocati in un numero di non più di 15 stanze. L’imprenditore deve inoltre vigilare sulla prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella di ricezione turistica, e che lo svolgimento di quest’ultima non sia in nessun modo ostativo nei confronti del procedere della prima.
La somministrazione di pasti e bevande (che devono essere prodotti tipici dell’azienda o di fondi vicini) non può avvenire per un numero che superi i 60 coperti. Il caso specifico di questa regione prevede anche una regolamentazione per l’agriturismo in malga: tale attività deve possedere un servizio igienico ogni 15 ospiti, e deve avere una cucina di almeno 25 mq di ampiezza, qualora i coperti serviti quotidianamente siano in un numero superiore a 20. In sede di istanza per l’apertura dell’attività, il richiedente deve presentare il libretto sanitario, e la documentazione relativa all’adeguatezza del fondo alle vigenti norme in materia di igiene.
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