Coloro i quali vogliano intraprendere un’attività di tipo agrituristico in Calabria devono rispondere alla legge regionale n° 14 del 30 aprile 2009 (aggiornamento del provvedimento n° 22 del 7 settembre 1988).
La legge regionale n°14 inquadra la definizione di attività agrituristica nel modo classico, dichiarandola come attività di ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli. Nell’esercizio di questa attività rientra la somministrazione di cibi e bevande prodotti presso l’azienda, con preferenza per quelli caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG. I titolari di agriturismo possono utilizzare i terreni aziendali per organizzare attività di tipo ricreativo, o incontri di tipo culturale finalizzati alla conoscenza del patrimonio enogastronomico della zona.
In tutto il contesto, l’imprenditore è tenuto a mantenere la prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica, e a limitare la capienza ricettiva a un numero massimo di 30 posti letto e 10 posti per tende e roulotte.
L’aspirante titolare di un agriturismo deve essere iscritto all’omonimo Elenco Regionale e, al momento dell’istanza di apertura dell’attività, presentare presso il proprio Comune di riferimento la documentazione dettagliata del progetto e le certificazioni relative all’idoneità igienico-sanitaria del luogo deputato a ospitare l’azienda.
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