In Basilicata l’attività agrituristica è regolata dalla legge regionale n. 17 del 25 febbraio 2005.
Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame.
Lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. Fra tali attività rientrano il servizio di ospitalità, la somministrazione sul posto di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri, lo svolgimento di attività ricreative, culturali e didattiche, nell’ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, anche all’esterno dei beni fondiari. A queste si aggiungono attività di pratica sportiva, escursionistiche e di ippo-turismo finalizzate alla corretta fruizione e conoscenza del territorio, nonché rivolte alla degustazione dei prodotti aziendali e alla loro vendita diretta.
Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell’azienda agricola o nelle aziende ad essa collegate tramite forme societarie, associative o consortili, nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzioni dello stesso. L’edificazione di nuovi volumi potrà essere consentita solo se si configura in termini di adeguamento delle strutture esistenti e di più funzionale fruizione delle stesse.
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