In Abruzzo l’attività agrituristica è regolamentata dalla legge regionale n. 32 del 31 maggio 1994, in seguito integrata dalla legge regionale n. 5 del 18 febbraio 2010 volta a semplificare le procedure di inizio attività.
Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente quelle di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, e dai loro familiari. Il principio della connessione tra l’attività agrituristica e quella agricola è stabilito con il criterio del tempo lavoro.
Per aprire un agriturismo occorre prima di tutto ottenere il certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica rilasciato dalla Giunta regionale, e presentare la dichiarazione di inizio attività al Comune di competenza, attestante l’idoneità igienico-sanitaria dei locali adibiti a punto ristoro o laboratorio di trasformazione e l’abitabilità degli alloggi.
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo nonché locali o edifici rurali siti in aggregati urbani ed utilizzati direttamente dall’imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l’attività agricola. I locali devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per le civili abitazioni.
Nella somministrazione di cibi e bevande, la provenienza delle materie prime deve rispettare i seguenti criteri: 60% dalla produzione aziendale e 30% dall’acquisto di prodotti tipici regionali, con alcune variazioni se l’agriturismo si trova in area montana. E’ consentita la vendita dei prodotti agricoli aziendali.
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