L’offerta turistica dell’agriturismo si rivolge in particolare a coloro che apprezzano l’ambiente rurale e le sue risorse, comprese quelle legate alla tradizione eno-gastronomica.
Le caratteristiche del territorio trentino e le peculiarità dell’agricoltura locale hanno favorito il diffondersi di questa forma di ospitalità, valida integrazione al reddito dell’impresa agricola, soprattutto nelle zone marginali. L’Assessorato all’Agricoltura sostiene questo specifico settore finanziando l’adeguamento delle strutture, il miglioramento della qualità dei servizi erogati e la qualificazione professionale degli operatori. In questo modo intende favorire lo sviluppo, il riequilibrio del territorio e la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali che così hanno la possibilità di integrare il reddito e migliorare la qualità della vita.
Attualmente i riferimenti normativi per la regolamentazione di questa materia sono:
– L.P. 10/2001 : disciplina dell’agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori
– Regolamento: norme di attuazione e di esecuzione del Capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10
I principali elementi contenuti nella norma, che ha recepito in modo sostanziale anche quanto previsto dalla legge di orientamento agricolo, il D.Lgs. n.228/01.
Con decreto del 31 ottobre 2003, il testo del Regolamento ha subito qualche modifica, con particolare riferimento all’inquadramento delle “fattorie didattiche” come attività agrituristica, alla loro definizione, alle modalità per il loro svolgimento, nonché alla variazione di alcuni limiti di esercizio delle altre attività agrituristiche.
Le aziende agrituristiche trentine, inoltre, sono classificate mediante l’assegnazione delle margherite, fino ad un massimo di cinque.
Per quanto riguarda gli incentivi all’attività agrituristica, sono previsti dei finanziamenti dalla Misura 311 – “Diversificazione in attività non agricole” del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 e dall´art. 27 “Iniziative Agrituristiche” della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4. È data la possibilità agli imprenditori agricoli, che esercitano l’attività agrituristica (art. 3 L.p. 10/2001), di realizzare nuove strutture agrituristiche con una particolare attenzione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio rurale a scopo agrituristico.
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